Ricorso a sanzione
È possibile presentare scritti difensivi avverso le sanzioni amministrative per violazione dell’art. 40 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30/98 e successive modifiche, seguendo le modalità riportate di seguito.
Scritti difensivi
Eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento per violazione delle regole di viaggio possono essere presentati, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
Documenti da allegare
- Copia del documento d’identità del sanzionato (se maggiorenne) o dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore.
- Procura e documento di riconoscimento dell’assistito nel caso di presentazione dello scritto difensivo da parte di uno studio legale.
- Recapito telefonico del richiedente.
- Indirizzo e-mail del richiedente.
- Indicazione del numero e della data del verbale/avviso.
- Motivi del ricorso corredati da idonea documentazione probatoria.
Quando il ricorso non viene esaminato
- Se la richiesta non è compilata in modo chiaro.
- In mancanza dell’indirizzo e-mail del ricorrente.
- Se l’interessato ha provveduto, anche successivamente all’inoltro del ricorso, al pagamento della sanzione (il pagamento ha effetto liberatorio e conclude il procedimento sanzionatorio).
- Se il ricorso viene presentato oltre i 30 giorni dalla notifica della sanzione.
Avverso ordinanza ingiunzione
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, avverso l’Ordinanza Ingiunzione può essere proposta opposizione entro 30 giorni (oppure 60 giorni per i residenti all’estero) dalla notificazione del provvedimento, davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, sostenendo i costi del contributo unificato pari a 43,00 €.
Avverso cartella esattoriale
Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), se si contesta il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione forzata, davanti al Giudice competente per materia, valore e territorio.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), se si contesta la regolarità del titolo esecutivo o del precetto, da proporre, prima dell’inizio dell’esecuzione, davanti al Giudice dell’esecuzione con atto di citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione della cartella.
In entrambi i casi è necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato.